16 giu 2011

I quesiti per esteso

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fonte: NORMATTIVA

PRIMO QUESITO





Volete voi che sia abrogato l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n.112 "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria" convertito, con

modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133, come

modificato dall'art.30, comma 26 della legge 23 luglio 2009, n.99 recante "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" e dall'art.15 del decreto legge 25 settembre 2009, n.135, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della corte di giustizia della Comunità europea" convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n.166, nel testo risultante a seguito della sentenza n.325 del 2010 della Corte costituzionale?"




l'art. 23 bis (Servizi pubblici locali di rilevanza economica) del decreto legge 25 giugno 2008 n.112
Art. 23-bis
(Servizi pubblici locali di rilevanza economica)

1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento
e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in
applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la
piu' ampia diffusione dei principi di concorrenza, di liberta' di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli
operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse
generale in ambito locale, nonche' di garantire il diritto di tutti
gli utenti alla universalita' ed accessibilita' dei servizi pubblici
locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della
Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti,
secondo i principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale
cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle
relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono fatte
salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
e dell'articolo 46-bis del decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
in materia di distribuzione di gas naturale, le disposizioni del
decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto
2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le
disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla
gestione delle farmacie comunali, nonche' quelle del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina
del trasporto ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali minimi
di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati, entro
il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle
interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento
alle specificita' territoriali e al numero dei clienti finali. In
ogni caso l'ambito non puo' essere inferiore al territorio comunale.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali
avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma
costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la
Comunita' europea e dei principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in particolare, dei principi di economicita', efficacia,
imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non
discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalita';
b) a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, a
condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui
alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la
qualita' di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi
connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una
partecipazione non inferiore al 40 per cento.
3. In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di cui al
comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del
contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e
utile ricorso al mercato, l'affidamento puo' avvenire a favore di
societa' a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente
locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario
per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei
principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo
sulla societa' e di prevalenza dell'attivita' svolta dalla stessa con
l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata
pubblicita' alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del
mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli
esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere
entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in
senso favorevole.
4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono le soglie oltre
le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono
rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.
5. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la loro
gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una
pluralita' di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere
dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo
caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli
affidamenti indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative
settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da
consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e
favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei
servizi, nonche' l'integrazione di servizi a domanda debole nel
quadro di servizi piu' redditizi, garantendo il raggiungimento della
dimensione minima efficiente a livello di impianto per piu' soggetti
gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.
8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto
stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate
conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in
house" cessano, improrogabilmente e senza necessita' di deliberazione
da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse
cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione
che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40
per cento del capitale attraverso le modalita' di cui alla lettera b)
del comma 2;
b) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano
avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e
l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del
servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
c) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto
ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione
dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano
alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1 ottobre 2003
a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a tale
data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di
servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca
anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica
ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e
operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento
entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31
dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli
affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30
giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle
lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31
dicembre 2010, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
affidante. (46) ((48))
9. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da
una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto
o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto
servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2,
lettera b), nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle
reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti
locali, qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi,
non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in
ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per
altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro
controllanti o altre societa' che siano da essi controllate o
partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al primo
periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica
alle societa' quotate in mercati regolamentati e ((alle societa' da
queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile, nonche')) al socio selezionato
ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti
di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il
territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del
servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica,
avente ad oggetto i servizi da essi forniti.
10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le
regioni ed entro il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, nonche' le competenti Commissioni
parlamentari, emana uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:
a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti
in house di servizi pubblici locali al patto di stabilita' interno,
tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l'osservanza da
parte delle societa' in house e delle societa' a partecipazione mista
pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto
di beni e servizi e l'assunzione di personale; (41)
b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalita' e di
adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni
con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni
relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma
associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione
e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche
attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilita';
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore
applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme
applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi
pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti,
trasporti, energia elettrica e gas, nonche' in materia di acqua;
e) LETTERA ABROGATA DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N. 135,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166;
f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocita' ai fini
dell'ammissione alle gare di imprese estere;
g) limitare, secondo criteri di proporzionalita', sussidiarieta'
orizzontale e razionalita' economica, i casi di gestione in regime
d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre
attivita' economiche di prestazione di servizi di interesse generale
in ambito locale compatibili con le garanzie di universalita' ed
accessibilita' del servizio pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di
ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti
strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli
investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni,
di proprieta' del precedente gestore, necessari per la prosecuzione
del servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale
anche con riguardo agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del
presente articolo.
11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e successive modificazioni, e' abrogato nelle parti
incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.
12. Restano salve le procedure di affidamento gia' avviate alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto. (23)

-------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito con modificazioni
dalla L. 20 novembre 2009, n. 166, ha disposto (con l'art. 15, comma
1-bis) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23-bis, comma 8,
lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi, nel
rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti delle predette
regioni e province autonome e dalle relative norme di attuazione, i
contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su
gomma di cui all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in
atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto".
Lo stesso D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 1-ter) che
"Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico
integrato di cui all'articolo 23-bis del citato decreto-legge n. 112
del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del
soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprieta' pubblica delle
risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente alle
istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualita' e
prezzo del servizio, in conformita' a quanto previsto dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla
universalita' ed accessibilita' del servizio".
-------------
AGGIORNAMENTO (41)
La Corte Costituzionale con sentenza 3 - 17 novembre 2010 n. 325
(in G.U. 1a s.s. 24/11/2010 n. 47) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 23-bis, comma 10, lettera a), prima parte,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria)
- articolo aggiunto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133
- sia nel testo originario, sia in quello modificato dall'art. 15,
comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 (Disposizioni
urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di
sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee),
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166,
limitatamente alle parole: "l'assoggettamento dei soggetti affidatari
diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilita' interno
e"".
-------------
AGGIORNAMENTO (46)
Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma
1), in relazione all'art. 23-bis, comma 8, lettera e), con esclusivo
riferimento al trasporto pubblico locale, che "E' fissato al 31 marzo
2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici
indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al
15 marzo 2011".
-------------
AGGIORNAMENTO (48)
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70 ha disposto (con l'art. 10, comma 28)
che il comma 8 del presente articolo "si interpreta nel senso che, a
decorrere dalla entrata in vigore di quest'ultimo, e' da considerarsi
cessato il regime transitorio di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 17 marzo 1995, n. 79, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 maggio 1995, n. 172".




modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n.133
"Art. 23-bis. - (Servizi pubblici locali di rilevanza economica).
- 1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento
e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in
applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la
piu' ampia diffusione dei principi di concorrenza, di liberta' di
stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli
operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse
generale in ambito locale, nonche' di garantire il diritto di tutti
gli utenti alla universalita' ed accessibilita' dei servizi pubblici
locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della
Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti,
secondo i principi di sussidiarieta', proporzionalita' e leale
cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si
applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle
relative discipline di settore con esse incompatibili.
2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali
avviene, in via ordinaria, a favore di imprenditori o di societa' in
qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive
ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che
istituisce la Comunita' europea e dei principi generali relativi ai
contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicita',
efficacia, imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non
discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento,
proporzionalita'.
3. In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di cui al
comma 2, per situazioni che, a causa di peculiari caratteristiche
economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto
territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile
ricorso al mercato, l'affidamento puo' avvenire nel rispetto dei
principi della disciplina comunitaria.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata
pubblicita' alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del
mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli
esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato e alle autorita' di regolazione del settore, ove
costituite, per l'espressione di un parere sui profili di competenza
da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta
relazione.
5. Ferma restando la proprieta' pubblica delle reti, la loro
gestione puo' essere affidata a soggetti privati.
6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una
pluralita' di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere
dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo
caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli
affidamenti indicata dalle discipline di settore.
7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive
competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative
settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da
consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e
favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei
servizi, nonche' l'integrazione di servizi a domanda debole nel
quadro di servizi piu' redditizi, garantendo il raggiungimento della
dimensione minima efficiente a livello di impianto per piu' soggetti
gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.
8. Salvo quanto previsto dal comma 10, lettera e), le concessioni
relative al servizio idrico integrato rilasciate con procedure
diverse dall'evidenza pubblica cessano comunque entro e non oltre la
data del 31 dicembre 2010, senza necessita' di apposita deliberazione
dell'ente affidante. Sono escluse dalla cessazione le concessioni
affidate ai sensi del comma 3.
9. I soggetti titolari della gestione di servizi pubblici locali
non affidati mediante le procedure competitive di cui al comma 2,
nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle reti, degli
impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali,
qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, non
possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti
territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per altri enti
pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro controllanti o
altre societa' che siano da essi controllate o partecipate, ne'
partecipando a gare. Il divieto di cui al periodo precedente non si
applica alle societa' quotate in mercati regolamentati. I soggetti
affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque
concorrere alla prima gara svolta per l'affidamento, mediante
procedura competitiva ad evidenza pubblica, dello specifico servizio
gia' a loro affidato. In ogni caso, entro la data del 31 dicembre
2010, per l'affidamento dei servizi si procede mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica.
10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le
regioni ed entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sentita la
Conferenza unificata di cui al l'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonche' le
competenti Commissioni parlamentari, adotta uno o piu' regolamenti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, al fine di:

a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di
servizi pubblici locali al patto di stabilita' interno e l'osservanza
da parte delle societa' in house e delle societa' a partecipazione
mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per
l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale;
b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalita' e di
adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni
con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni
relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma
associata;
c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione
e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche
attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilita';
d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile
ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili
in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali
di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia
elettrica e gas, nonche' in materia di acqua;
e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo
restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun
settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure
diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase
transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in
essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo
tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano
cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;
f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocita' ai fini
dell'ammissione alle gare di imprese estere;
g) limitare, secondo criteri di proporzionalita', sussidiarieta'
orizzontale e razionalita' economica, i casi di gestione in regime
d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre
attivita' economiche di prestazione di servizi di interesse generale
in ambito locale compatibili con le garanzie di universalita' ed
accessibilita' del servizio pubblico locale;
h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di
ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti
strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli
investimenti;
i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni,
di proprieta' del precedente gestore, necessari per la prosecuzione
del servizio;
l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale
anche con riguardo agli utenti dei servizi;
m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del
presente articolo.




modificato dall'art.30, comma 26 della legge 23 luglio 2009, n.99
26. Al comma 1 dell'articolo 23-bis del decreto- legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Sono fatte
salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164,
e dell'articolo 46-bis del decreto- legge 1° ottobre 2007, n. 159,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222,
in materia di distribuzione di gas naturale. Gli ambiti territoriali
minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati
dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, e l'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di
distribuzione e con riferimento alle specificita' territoriali e al
numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non puo' essere
inferiore al territorio comunale".




dall'art.15 del decreto legge 25 settembre 2009, n.135

Art. 15.


Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi
pubblici locali di rilevanza economica


1. All'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: "in materia di
distribuzione del gas naturale", sono inserite le seguenti: ", le
disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della
legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia
elettrica (( , le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475,
relativamente alla gestione delle farmacie comunali )), nonche'
quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422,
relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale.".
((a-bis) al comma 1, quarto periodo, dopo le parole: "sono
determinati" sono inserite le seguenti: ", entro il 31 dicembre
2012,")).
b) i commi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali
avviene, in via ordinaria:
a) a favore di imprenditori o di societa' in qualunque forma
costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza
pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la
Comunita' europea e dei principi generali relativi ai contratti
pubblici e, in particolare, dei principi di economicita', efficacia,
imparzialita', trasparenza, adeguata pubblicita', non
discriminazione, parita' di trattamento, mutuo riconoscimento e
proporzionalita';
b) a societa' a partecipazione mista pubblica e privata, a
condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure
competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui
alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la
qualita' di socio e (( l'attribuzione di specifici compiti operativi
)) connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita
una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
3. In deroga alle modalita' di affidamento ordinario di cui al
comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del
contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e
utile ricorso al mercato, l'affidamento puo' avvenire a favore di
societa' a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente
locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario
per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei
principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo
sulla societa' e di prevalenza dell'attivita' svolta dalla stessa con
l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata
pubblicita' alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del
mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli
esiti della predetta verifica all'Autorita' garante della concorrenza
e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere
entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione.
Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in
senso favorevole.";
c) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis. (( I
regolamenti di cui al comma 10 definiscono )) le soglie oltre le
quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza
ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.";
d) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
"8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto
stabilito ai commi 2 e 3 e' il seguente:
a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate
conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in
house" cessano, improrogabilmente e senza necessita' di deliberazione
da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011 (( .
Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a
condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano
almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalita' di cui
alla lettera b) del comma 2 ));
b) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano
avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e
l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del
servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;
c) le gestioni affidate direttamente a societa' a partecipazione
mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei
principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto
ad oggetto, al tempo stesso, la qualita' di socio e l'attribuzione
dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano
alla scadenza prevista nel contratto di servizio;
d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre
2003 a societa' a partecipazione pubblica gia' quotate in borsa a
tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359
del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di
servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca
anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica
ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e
operatori industriali, (( ad una quota non superiore al 40 per cento
entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31
dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli
affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessita' di apposita
deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30
giugno 2013 o del 31 dicembre 2015 ));
e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle
lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31
dicembre 2010, senza necessita' di apposita deliberazione dell'ente
affidante.
9. Le societa', le loro controllate, controllanti e controllate da
una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri
dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto
o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto
servizi pubblici locali in virtu' di affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2,
lettera b), nonche' i soggetti cui e' affidata la gestione delle
reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti
locali, qualora separata dall'attivita' di erogazione dei servizi,
non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in
ambiti territoriali diversi, ne' svolgere servizi o attivita' per
altri enti pubblici o privati, ne' direttamente, ne' tramite loro
controllanti o altre societa' che siano da essi controllate o
partecipate, ne' partecipando a gare. Il divieto di cui al primo
periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica
alle societa' quotate in mercati regolamentati (( e al socio
selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2 )). (( I soggetti
affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque
concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara
successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura
competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi
forniti. ))";
e) al comma 10, (( nell'alinea )), le parole: "centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre
2009";
f) al comma 10, alla lettera a) la parola: "diretti" e'
sostituita dalle seguenti: "cosiddetti in house" e dopo le parole:
"patto di stabilita' interno" sono inserite le seguenti: ", tenendo
conto delle scadenze fissate al comma 8,";
g) al comma 10, la lettera e) e' (( abrogata )).
((1-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 23-bis, comma 8,
lettera e), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, nelle regioni a statuto speciale e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti salvi, nel
rispetto delle attribuzioni previste dagli statuti delle predette
regioni e province autonome e dalle relative norme di attuazione, i
contratti di servizio in materia di trasporto pubblico locale su
gomma di cui all'articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, in
atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
1-ter. Tutte le forme di affidamento della gestione del servizio
idrico integrato di cui all'articolo 23-bis del citato decreto-legge
n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133
del 2008, devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia
gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprieta'
pubblica delle risorse idriche, il cui governo spetta esclusivamente
alle istituzioni pubbliche, in particolare in ordine alla qualita' e
prezzo del servizio, in conformita' a quanto previsto dal decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, garantendo il diritto alla
universalita' ed accessibilita' del servizio)).
2. All'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77, il quarto periodo e' soppresso.
((2-bis. All'articolo 195, comma 2, lettera e), secondo periodo, del
decreto legislativo 3 aprile 2006. n. 152, le parole: "diciotto mesi"
sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
2-ter. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo
13 gennaio 2003, n. 36, le parole: "31 dicembre 2009" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2010".
2-quater. All'articolo 8-sexies, comma 2, terzo periodo, del
decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, la parola:
"centoventi" e' sostituita dalla seguente: "duecentodieci")).



LEGGE 20 novembre 2009, n. 166Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee. (09G0180) (GU n. 274 del 24-11-2009 - Suppl. Ordinario n.215) note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/11/2009





La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per
l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita'
europee, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in
allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 novembre 2009

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche europee
Visto, il Guardasigilli: Alfano


LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1784):
Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi)
e dal Ministro senza portafoglio per le politiche europee (Ronchi) il
25 settembre 2009.
Assegnato alla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 25 settembre 2009 con pareri delle commissioni 1, 2,
3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14 e Questioni regionali.
Esaminato dalla 1 commissione (Affari costituzionali), in sede
consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 29
settembre 2009.
Esaminato dalla 1 commissione, in sede referente, il 29
settembre 2009; il 7, 13, 14, 15, 22 e 28 ottobre 2009.
Esaminato in aula il 3 novembre ed approvato il 4 novembre 2009.
Camera dei deputati (atto n. 2897):
Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede
referente, il 9 novembre 2009 con pareri del Comitato per la
legislazione e le commissioni II, III, IV, V, VI, VIII, IX, X, XI,
XII, XIII, XIV e Questioni regionali.
Esaminato dalla I commissione, in sede referente, il 10, 11, 12
novembre 2009.
Esaminato in aula il 16, 17, 18 novembre 2009 ed approvato il 19
novembre 2009.
________________________________________

Avvertenza:
Il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 223 del 25 settembre 2009.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e corredato delle relative note e' pubblicato
in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 26.
























SECONDO QUESITO

Volete voi che sia abrogato il comma 1, dell’art. 154 (Tariffa del servizio idrico integrato) del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 “Norme in materia ambientale”, limitatamente alla seguente parte: “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito” ?




ART. 154
(tariffa del servizio idrico integrato)

1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico
integrato ed e' determinata tenendo conto della qualita' della
risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli
adeguamenti necessari, dell'entita' dei costi di gestione delle
opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e
dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonche' di una
quota parte dei costi di funzionamento dell'Autorita' d'ambito, in
modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di
investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei
costi e secondo il principio "chi inquina paga". Tutte le quote della
tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.















TERZO QUESITO

Prima versione
http://www.aiio.it/forma/eventi/2011/ref3.pdf


Seconda versione

Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio di energia elettrica nucleare


Volete voi che siano abrogati i commi 1 e 8 dell’articolo 5 del decreto-legge 31 marzo 2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2011 n. 75?

Art. 5.
(( (Abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi
impianti nucleari).

1. Al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante
il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili
relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo
tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a
livello di Unione europea, non si procede alla definizione e
attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed
esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di
energia elettrica nucleare.

8. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto il Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica
nazionale, che individua le priorita' e le misure necessarie al fine
di garantire la sicurezza nella produzione di energia, la
diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di
approvvigionamento, il miglioramento della competitivita' del sistema
energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella
prospettiva del mercato interno europeo, l'incremento degli
investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la
partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica,
la sostenibilita' ambientale nella produzione e negli usi
dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad
effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali
nazionali. Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei
Ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione
europea e a livello internazionale sulla sicurezza delle tecnologie
disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e a
livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, delle
indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali in
materia di scenari energetici e ambientali)).

LEGGE 26 maggio 2011, n. 75
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo. (11G0117) (GU n. 122 del 27-5-2011 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 28/05/2011
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, recante disposizioni
urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori
della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro
radioelettrico, di moratoria nucleare, di partecipazioni della Cassa
depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario
nazionale della regione Abruzzo, e' convertito in legge con le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 maggio 2011

NAPOLITANO






















QUARTO QUESITO
Referendum del 12 e 13 giugno 2011

Abrogazione di norme della legge 7 aprile 2010, n. 51, in materia di legittimo impedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri a comparire in udienza penale, quale risultante a seguito della sentenza n. 23 del 2011 della Corte costituzionale


Volete voi che siano abrogati l’art. 1, commi 1, 2, 3, 5, 6 nonché l’art. 2 della legge 7 aprile 2010, n. 51, recante “Disposizioni in materia di impedimento a comparire in udienza” ?






La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Per il Presidente del Consiglio dei Ministri costituisce
legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del codice di
procedura penale, a comparire nelle udienze dei procedimenti penali,
quale imputato, il concomitante esercizio di una o piu' delle
attribuzioni previste dalle leggi o dai regolamenti e in particolare
dagli articoli 5, 6 e 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, dagli articoli 2, 3 e 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, e dal
regolamento interno del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 10 novembre 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 268 del 15 novembre 1993, e successive
modificazioni, delle relative attivita' preparatorie e
consequenziali, nonche' di ogni attivita' comunque coessenziale alle
funzioni di Governo.
2. Per i Ministri l'esercizio delle attivita' previste dalle leggi
e dai regolamenti che ne disciplinano le attribuzioni, nonche' di
ogni attivita' comunque coessenziale alle funzioni di Governo,
costituisce legittimo impedimento, ai sensi dell'articolo 420-ter del
codice di procedura penale, a comparire nelle udienze dei
procedimenti penali quali imputati.
3. Il giudice, su richiesta di parte, quando ricorrono le ipotesi
di cui ai commi precedenti rinvia il processo ad altra udienza. ((1))
4. Ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri attesti che
l'impedimento e' continuativo e correlato allo svolgimento delle
funzioni di cui alla presente legge, il giudice rinvia il processo a
udienza successiva al periodo indicato, che non puo' essere superiore
a sei mesi. ((1))
5. Il corso della prescrizione rimane sospeso per l'intera durata
del rinvio, secondo quanto previsto dell'articolo 159, primo comma,
numero 3), del codice penale, e si applica il terzo comma del
medesimo articolo 159 del codice penale.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai
processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di
entrata in vigore della presente legge.

-------------
AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale, con sentenza 13-25 gennaio 2011, n. 23 (in
G.U. 1a s.s. 26/1/2011, n. 4) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 4, della legge 7 aprile 2010, n.
51" e "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 3, della
legge n. 51 del 2010, nella parte in cui non prevede che il giudice
valuti in concreto, a norma dell'art. 420-ter, comma 1, cod. proc.
pen., l'impedimento addotto".
Art. 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano fino alla
data di entrata in vigore della legge costituzionale recante la
disciplina organica delle prerogative del Presidente del Consiglio
dei Ministri e dei Ministri, nonche' della disciplina attuativa delle
modalita' di partecipazione degli stessi ai processi penali e,
comunque, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, salvi i casi previsti dall'articolo 96 della
Costituzione, al fine di consentire al Presidente del Consiglio dei
Ministri e ai Ministri il sereno svolgimento delle funzioni loro
attribuite dalla Costituzione e dalla legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 aprile 2010

NAPOLITANO


Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 889):
Presentato dall'on. Giuseppe Consolo l'8 maggio 2008
Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il
26 giugno 2008 con parere della I commissione.
Esaminato dalla II commissione il 9, 10, 11, 16 e 17 dicembre
2009; il 12 e 20 gennaio 2010.
Esaminato in aula il 25 gennaio 2010; il 2 febbraio 2010 ed
approvato il 3 febbraio 2010 in un T.U. con gli atti n. 2964 (on.
Michaela Biancofiore ed altri), 2982 (on. Enrico La Loggia), 3005
(on. Enrico Costa), 3013 (on. Michele Giuseppe Vietti) 3028 (on.
Federico Palomba), 3029 (on. Maurizio Paniz).
Senato della Repubblica (atto n. 1996):
Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia) in sede referente, il 4
febbraio 2010 con parere della 1ª commissione.
Esaminato dalla 2ª commissione il 9, 10, 16, 17 e 23 febbraio
2010; il 2 marzo 2010.
Esaminato in aula il 23 febbraio 2010 ed il 9 marzo 2010 ed
approvato il 10 marzo 2010.
________________________________________

Note all'art. 2:
- Si riporta l'art. 96 della Costituzione:
«Art. 96. Il Presidente del Consiglio dei ministri e
i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti,
per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni,
alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del
Senato della Repubblica o della Camera dei deputati,
secondo le norme stabilite con legge costituzionale.».